La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) rappresenta il sostegno economico fondamentale in caso di cessazione involontaria del lavoro, ma la compilazione dell'istanza richiede la massima attenzione: l'omissione di un singolo dato o il mancato adempimento degli obblighi collegati può pregiudicare il diritto all'indennità.
Di seguito vengono illustrate tutte le istruzioni, i vincoli e le scadenze operative necessarie per inoltrare correttamente la richiesta.
Decorrenza del sussidio: la NASpI spetta a partire dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Canale telematico esclusivo: la domanda deve essere inviata all'INPS esclusivamente online, accedendo al servizio dedicato: Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego (NASPI): invio domanda.
Tempistica di invio: non è possibile presentare l'istanza in anticipo; la domanda può essere inoltrata soltanto dopo che il rapporto di lavoro è formalmente cessato.
Per una guida dettagliata su ciascun passaggio della compilazione, è possibile fare riferimento alle istruzioni fornite nel tutorial NASpI: invio domanda (pdf 1MB).
La mancata dichiarazione del reddito previsto per l'anno civile in corso determina la perdita del diritto all'indennità. Tale informazione va inserita obbligatoriamente anche nelle seguenti situazioni specifiche:
Chi risulta iscritto alla Gestione Separata deve dichiarare nell'istanza il reddito che prevede di percepire dall'attività nell'arco dell'anno civile.
Poiché l'iscrizione alla Gestione Separata non si cancella mai (la posizione è verificabile consultando il proprio estratto conto della Gestione Separata), il campo relativo al reddito previsto va compilato anche se non si svolgono collaborazioni da lungo tempo.
In assenza di guadagni previsti, è obbligatorio digitare la cifra "zero".
L'obbligo di indicare il reddito presunto nell'anno (inserendo il valore "zero" qualora nullo) riguarda anche:
Lavoratori autonomi e artigiani o commercianti;
Lavoratori agricoli;
Professionisti iscritti a un Albo Professionale con partita IVA attiva o a Casse Professionali;
Titolari di cariche societarie.
Nel corso della procedura è necessario prestare attenzione alla presenza di particolari condizioni contrattuali o di salute:
Licenziamento senza preavviso: se il richiedente ha percepito o percepirà l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, deve obbligatoriamente selezionare l'apposito campo presente nel modello online.
Malattia o maternità: qualora alla data esatta della cessazione dell'attività lavorativa il dipendente si trovasse in malattia o in maternità, tale stato deve essere formalmente dichiarato nella domanda.
Se viene scelta la modalità di accredito su conto corrente bancario o postale, le coordinate fornite devono rispettare criteri stringenti:
L'IBAN indicato deve essere riferito a un conto intestato o cointestato al richiedente della prestazione;
Il conto deve essere attivo presso istituti bancari o postali situati in Italia o nell'area SEPA.
L'accoglimento e la concessione effettiva della NASpI dipendono direttamente dall'adempimento delle misure di politica attiva del lavoro:
Rilascio della DID: l'invio telematico della domanda di NASpI equivale automaticamente alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) allo svolgimento dell'attività lavorativa e alla partecipazione ai relativi percorsi di reinserimento.
Patto di servizio personalizzato: la concessione della prestazione è subordinata alla sottoscrizione del patto di servizio presso il Centro per l'Impiego competente.
Termine di 15 giorni: il richiedente è tenuto a recarsi presso il proprio Centro per l'Impiego entro 15 giorni dalla trasmissione della domanda. In assenza di presentazione spontanea entro questo lasso di tempo, l'assicurato verrà formalmente convocato dall'ufficio per la stipula del patto.