Con il provvedimento del 28 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole operative per l'attuazione della liquidazione automatica dell'IVA nei casi di omessa presentazione della dichiarazione annuale, secondo quanto previsto dall'art. 54-bis.1 del d.P.R. 633/1972.
Una precisazione fondamentale riguarda il perimetro dell'inadempimento: si considera omessa anche la dichiarazione priva dei dati sulle operazioni attive necessari a determinare il volume d'affari.
Come funzionano i controlli incrociati
Per quantificare l'eventuale debito d'imposta in assenza del modello annuale, l'Amministrazione finanziaria effettua un controllo automatizzato incrociando diverse banche dati:
-Fatture elettroniche
-Corrispettivi telematici
-Comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe)
-Versamenti effettuati
Dal debito d'imposta così calcolato si scomputano l’IVA a credito e i versamenti già eseguiti, ma resta escluso il credito dell'anno precedente. Tutti gli elementi utilizzati per l'elaborazione sono consultabili da contribuenti e intermediari sul sito istituzionale, all'interno del Cassetto fiscale e nella sezione Fatture e Corrispettivi.
Notifica e opzioni per il contribuente
Qualora dai riscontri emerga un debito d'imposta, l'Agenzia invia tempestivamente una comunicazione tramite PEC o raccomandata A/R, consultabile anche online nel Cassetto fiscale.
Il conteggio include:
Imposta dovuta
Sanzione ordinaria al 120%
Interessi al 4% annuo
Dalla ricezione della comunicazione, il contribuente ha 60 giorni di tempo per scegliere come procedere:
Fornire chiarimenti per segnalare eventuali inesattezze nei dati rilevati.
Pagare le somme richieste, beneficiando della sanzione ridotta a un terzo e di interessi ricalcolati al 3,5%.
Regole di pagamento e conseguenze dell'inadempimento
In caso di regolarizzazione, il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, rispettando due vincoli tassativi: divieto di compensazione e divieto di rateazione.
Il mancato adempimento entro il termine di 60 giorni comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme originarie, con l'ulteriore perdita di qualsiasi possibilità di compensazione.