Se gestisci un'azienda o ti occupi di risorse umane, avrai sicuramente sentito parlare del Bonus Donne (art. 23 del DL 60/2024). Tra rinvii, decreti e colpi di scena normativi, fare chiarezza è fondamentale.
Ecco una guida completa, semplice e senza giri di parole per capire come funziona questo incentivo, a chi spetta e quali sono le regole definitive.
Facciamo subito chiarezza sulle date, perché c’è stato un importante dietrofront legislativo:
La scadenza iniziale: Il bonus era stato previsto per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
La finta proroga: Un successivo decreto (DL 200/2025) aveva ipotizzato l'estensione dell'agevolazione fino al 31 dicembre 2026.
Il blocco definitivo: Prima ancora di diventare concretamente operativo, il decreto di proroga è stato abrogato (DL 62/2026).
Cosa significa in concreto? Le assunzioni agevolate sono state autorizzate solo fino al 31 dicembre 2025. Le aziende che hanno assunto entro questa data continuano comunque a fruire dello sgravio fino alla sua naturale scadenza (massimo 24 mesi).
Per i datori di lavoro è previsto un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dell'azienda.
Importo massimo: Fino a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice (da riproporzionare in caso di part-time).
Quota giornaliera: Per i mesi incompleti (assunzione o cessazione), la soglia è di 20,96 euro al giorno (650/31).
Limite UE: L'agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali complessivi.
Cosa resta escluso: I premi e i contributi dovuti all'INAIL, il contributo al Fondo tesoreria, i contributi ai Fondi di solidarietà, lo 0,30% per i Fondi interprofessionali e la contribuzione di solidarietà.
La quota della lavoratrice: Resta interamente dovuta (salvo l'applicazione di altri esoneri sulla quota IVS). La sua aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche rimane intatta.
L'incentivo si applica a tutti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore. Sono inclusi:
I datori di lavoro agricolo.
Le agenzie di somministrazione.
Le cooperative di lavoro (per i soci con rapporto subordinato).
Nota bene: Sono invece esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
L'agevolazione spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e varia in base alla categoria della lavoratrice assunta:
Categoria Lavoratrice | Requisiti di Residenza / Settore | Durata Sgravio | Periodo Assunzioni Ammesse |
|---|---|---|---|
Prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi | Residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno | 24 mesi | Dal 31.01.2025 al 31.12.2025 |
Settori o professioni ad alto tasso di disparità | Settori con disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% rispetto alla media | 12 mesi | Dall'1.09.2024 al 31.12.2025 |
Prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi | Qualsiasi età, ovunque residenti | 24 mesi | Dall'1.09.2024 al 31.12.2025 |
La mappa delle regioni agevolate è cambiata nel tempo:
Fino al 19 novembre 2025: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Dal 20 novembre 2025: Estesa anche a Marche e Umbria (da questa data in poi, anche le assunzioni in queste regioni beneficiano dei requisiti ZES).
Per poter usufruire dello sgravio, le aziende devono rispettare condizioni precise:
Solo contratti stabili: L'incentivo spetta esclusivamente per assunzioni a tempo indeterminato. Non si applica ai contratti a tempo determinato né alle trasformazioni da tempo determinato a indeterminato.
Sospensione limitata: Il periodo di agevolazione può essere sospeso solo ed esclusivamente in caso di assenza per maternità.
Regolarità contributiva (DURC): L'azienda deve essere in regola con i contributi.
Incremento occupazionale netto: L'assunzione deve generare un incremento netto dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti (calcolato in U.L.A.).
Divieto di licenziamento (solo per il requisito ZES 6 mesi):
Nei 6 mesi precedenti l'assunzione, il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (GMO) o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.
Nei 6 mesi successivi, per consolidare lo sgravio, occorre mantenere in servizio la lavoratrice e non licenziare per GMO lavoratori con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva. (Non ostano i licenziamenti per superamento del periodo di comporto o inidoneità).
Cumulabilità: Il bonus non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni di aliquote, ma è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni (superdeduzione).
Le domande andavano presentate telematicamente all'INPS, contenendo tutti i dati identificativi dell'azienda, della lavoratrice, del contratto e l'aliquota applicata.
Assunzioni ZES: La domanda andava presentata obbligatoriamente prima dell'assunzione. In caso di accoglimento, il datore di lavoro aveva un termine perentorio di 10 giorni per procedere all'assunzione, pena la decadenza dell'autorizzazione.
Altre categorie: La domanda poteva essere inoltrata anche successivamente per le assunzioni già effettuate a partire dal 1° settembre 2024.
Variazioni d'orario: Se il contratto passa da part-time a full-time, l'importo concesso dall'INPS rimane bloccato e non si ricalcola. Se passa da full-time a part-time, il datore di lavoro deve riproporzionare lo sgravio verso il basso.
Per le assunzioni effettuate entro il 31.12.2025, i datori di lavoro devono indicare il beneficio nel flusso UniEmens (sezione "InfoAggCausaliContrib") utilizzando i seguenti codici:
ED25 per la generalità delle lavoratrici agevolate.
EDZE per le lavoratrici residenti nelle zone ZES.