Dott.ssa Clarissa Crocetti
Il principio di equivalenza assume un ruolo centrale nella disciplina dei contratti collettivi applicabili agli appalti pubblici. L’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, infatti, consente all’operatore economico di applicare un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, purché siano garantite ai lavoratori tutele equivalenti.
La disposizione riflette un’evoluzione importante nella funzione del contratto pubblico: l’appalto non è più soltanto uno strumento attraverso il quale l’amministrazione acquisisce una prestazione alle migliori condizioni, ma diventa anche uno strumento di tutela sociale, volto a garantire adeguate condizioni economiche e normative ai lavoratori coinvolti nell’esecuzione del contratto.
L’art. 11 prevede che la stazione appaltante indichi nei bandi e negli inviti il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al personale impiegato nell’appalto, individuato in relazione al settore e alla zona di esecuzione dell’attività.
L’indicazione del CCNL, tuttavia, non significa che l’impresa debba necessariamente applicare proprio quel contratto. L’operatore economico può dichiarare di applicare un diverso CCNL, a condizione che questo garantisca ai dipendenti tutele equivalenti.
Ed è proprio qui che nasce la questione principale: cosa deve intendersi per “equivalenza”?
Due contratti collettivi non devono necessariamente essere identici per poter essere considerati equivalenti.
È possibile, infatti, che due CCNL disciplinino in modo diverso alcuni istituti e garantiscano comunque, nel loro complesso, un livello di tutela sostanzialmente comparabile.
Per questo motivo, il giudizio di equivalenza non può basarsi sul confronto di un singolo elemento, ma deve prendere in considerazione il sistema contrattuale nel suo complesso.
Il confronto riguarda principalmente due profili: economico e normativo.
Sul piano economico non è sufficiente verificare il solo minimo tabellare. Occorre considerare il trattamento retributivo complessivo previsto dai due contratti, tenendo conto delle diverse componenti della retribuzione.
Sul piano normativo, invece, devono essere confrontati gli istituti che incidono concretamente sulle condizioni di lavoro, come l’orario, le ferie, i permessi, la malattia, il periodo di comporto, la tredicesima e la quattordicesima, il lavoro straordinario, il preavviso e gli altri elementi rilevanti del rapporto.
L’obiettivo, quindi, non è verificare se i due CCNL siano uguali, ma se il contratto alternativo garantisca un livello di tutela effettivamente equivalente.
Una recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 13 luglio 2026, n. 5575, offre un’importante indicazione sul tema.
La controversia riguardava l’affidamento del servizio di asilo nido del Comune di Maglie. La stazione appaltante aveva indicato il CCNL Cooperative Sociali, mentre l’impresa aggiudicataria aveva dichiarato di applicare il CCNL ANINSEI, sostenendone l’equivalenza.
L’impresa aveva inoltre previsto la possibilità di riconoscere un superminimo individuale per compensare eventuali differenze retributive.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale meccanismo non fosse sufficiente a dimostrare l’equivalenza tra i due CCNL.
Il motivo è particolarmente significativo: la verifica deve riguardare le tutele garantite dai sistemi contrattuali, non il trattamento che l’impresa decide eventualmente di riconoscere ai singoli lavoratori.
Il superminimo, infatti, è una componente individuale ed eventuale della retribuzione e non rappresenta una garanzia strutturale e generalizzata prevista dal contratto collettivo.
L’equivalenza contrattuale rappresenta quindi un vero e proprio punto di equilibrio.
Da un lato, consente all’operatore economico di applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, evitando che quest’ultima scelta si trasformi in un vincolo assoluto.
Dall’altro, impedisce che la scelta di un contratto diverso determini un arretramento delle tutele economiche e normative dei lavoratori.
La questione centrale, dunque, non è stabilire se due CCNL siano identici, ma verificare se, nel loro complesso, offrano un livello di tutela realmente equivalente.
È proprio questa valutazione complessiva – economica e normativa – a rendere l’equivalenza contrattuale uno degli aspetti più delicati della disciplina degli appalti pubblici e uno dei temi sui quali la giurisprudenza è chiamata a fornire indicazioni sempre più puntuali.