La seconda metà di maggio 2026 ha segnato l'inizio di una tempestiva, ma complessa, stagione di interventi normativi territoriali. Con un anticipo di quasi un mese rispetto all'anno precedente, le Regioni italiane hanno avviato l'adozione di misure straordinarie per fronteggiare i rischi derivanti dalle ondate di calore nei luoghi di lavoro.
Allo stato attuale (quadro aggiornato all'11 giugno 2026), risultano intervenute, in ordine cronologico: Veneto, Lazio, Umbria, Toscana, Liguria, Puglia, Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia e Abruzzo. Il panorama è in rapida evoluzione man mano che il fronte caldo risale la Penisola, e ulteriori provvedimenti sono attesi a breve in Campania, Sardegna, Sicilia, Marche, Basilicata, Calabria, Molise e Friuli Venezia Giulia. Ad oggi, restano prive di provvedimenti specifici solo la Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Sotto il profilo regolatorio, si osservano due modelli distinti:
Il modello pattizio (Veneto): Ha optato per un protocollo d'intesa approvato con deliberazione di Giunta. Non introduce un divieto automatico delle attività, ma impone la rigorosa applicazione delle misure preventive concordate.
Il modello d'urgenza (Restanti Regioni): Hanno fatto ricorso a ordinanze contingibili e urgenti, focalizzate sulla tutela dei lavoratori in ambiti ad elevata esposizione climatica.
La misura più ricorrente consiste nella sospensione delle attività lavorative nella fascia oraria 12:30 - 16:00, ritenuta ad alto rischio per la salute psicofisica. In alternativa, viene prevista la rimodulazione dei turni tramite accordo sindacale o il ricorso agli ammortizzatori sociali (Cassa Integrazione Ordinaria per "eventi meteo"). Nel 2026, inoltre, molte Regioni (tra cui Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte) hanno ampliato il perimetro settoriale oltre all'agricoltura e all'edilizia, includendo espressamente cave, logistica di piazzale e i rider delle piattaforme digitali.
Pur animate da finalità protettive, queste iniziative sollevano rilevanti perplessità sotto il profilo normativo, operativo e culturale, che richiedono un'attenta riflessione da parte di chi si occupa di gestione e sicurezza aziendale.
La prima criticità concerne l'effettiva esigenza di interventi extra-ordinari in presenza di un corpus legislativo nazionale già esaustivo. L'Articolo 181 del D.Lgs. 81/2008 impone in modo chiaro la valutazione di tutti i rischi da esposizione ad agenti fisici, incluso il rischio microclimatico e lo stress da calore.
Inoltre, il recente protocollo siglato tra Governo e Parti sociali precisa che i datori di lavoro possono far riferimento agli accordi collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) per definire modalità condivise di contenimento del rischio. Quando le ordinanze regionali si sovrappongono a una corretta valutazione dei rischi (DVR) e a misure gestionali già strutturate in azienda, il rischio è quello di generare incertezza applicativa e conflitti interpretativi tra fonti normative.
Un ulteriore elemento critico è rappresentato dalla tempistica estremamente ristretta con cui tali provvedimenti vengono adottati e resi esecutivi. Spesso le ordinanze prevedono l'entrata in vigore delle prescrizioni già a partire dal giorno successivo alla pubblicazione.
Nel concreto, questo lascia alle imprese meno di 48 ore per:
Riorganizzare i turni e i flussi di lavoro.
Attivare il confronto con le rappresentanze sindacali.
Presentare le istanze per l'accesso agli ammortizzatori sociali.
Informare adeguatamente il personale coinvolto.
I processi aziendali richiedono tempi di reazione e margini gestionali che mal si conciliano con provvedimenti estemporanei, privi di una fase transitoria. Una regolazione realmente efficace non può prescindere da un congruo intervallo di adeguamento, pena l'aumento del carico burocratico a scapito dell'efficacia stessa della misura. Difficoltà analoghe si erano già manifestate nel febbraio 2020 con le prime ordinanze anti-contagio regionali, caratterizzate da obblighi immediati in assenza di un quadro nazionale organico.
Ogni intervento volto a salvaguardare la salute dei lavoratori – a prescindere dal loro inquadramento contrattuale, inclusi i lavoratori della gig economy – risponde ai principi costituzionali di eguaglianza e tutela della persona. Tuttavia, la necessità di intervento deve essere calibrata secondo criteri di effettività, adeguatezza e proporzionalità.
Sarebbe auspicabile una maggiore armonizzazione tra l'iniziativa regionale e l'assetto normativo statale, al fine di evitare sovrapposizioni regolatorie e disomogeneità interpretative sul territorio nazionale.
📋 Quadro di Sintesi Operativa
Attivazione del rischio: Le ordinanze si attivano generalmente nei soli giorni in cui il sistema Worklimate 3.0 (INAIL-CNR) segnala un livello di rischio "ALTO" per stress termico, con riferimento al profilo "lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa" sulla mappa delle ore 12:00.
Deroghe: Le attività urgenti e di pubblica utilità sono frequentemente escluse dal divieto, a condizione che siano adottate tutte le misure di prevenzione previste.
Verifica delle fonti: Stante la rapida successione e l'evoluzione dei provvedimenti, è necessaria la verifica sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali e sul portale Worklimate per le mappe aggiornate prima di ogni utilizzo operativo.
In conclusione, la gestione del rischio calore si sta delineando sempre più come un fattore strutturale e meno emergenziale. Per le imprese, la sfida odierna consiste nel coniugare la conformità a disposizioni locali repentine con una pianificazione della sicurezza di lungo periodo, integrata direttamente nei modelli organizzativi aziendali.