Il conto alla rovescia è terminato. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'1 giugno 2026, il Decreto Legislativo n. 96 del 7 maggio 2026 ha ufficialmente recepito la Direttiva UE 2023/970 in Italia. Entrato in vigore il 7 giugno 2026, questo provvedimento rivoluziona le regole del gioco in materia di parità salariale e contrasto al gender pay gap.
Per le direzioni HR non si tratta solo di un adempimento normativo, ma di una vera svolta strategica. Chi saprà governare la trasparenza retributiva trasformerà la compliance in un potente magnete per i talenti. Chi rimarrà indietro rischia pesanti sanzioni e danni reputazionali.
Ecco tutto quello che c'è da sapere e come adeguare subito la tua organizzazione.
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A chi si applica: A tutti i datori di lavoro pubblici e privati (esclusi lavoro domestico e intermittente).
Trasparenza nei colloqui: Obbligo di indicare il range salariale negli annunci; vietato chiedere la retribuzione attuale o passata ai candidati.
Rendicontazione: Obbligo di comunicazione del gender pay gap per le aziende con almeno 100 dipendenti (scadenze scaglionate dal 2027 al 2031).
Valutazione congiunta: Scatta obbligatoriamente se il divario medio di genere è pari o superiore al 5% e non è giustificato da criteri oggettivi.
Il raggio d'azione della norma è estremamente ampio. Come previsto dall’articolo 2, il decreto si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e privati per le seguenti tipologie contrattuali (anche per profili dirigenziali):
Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Contratti a tempo determinato.
Contratti part-time.
⚠️ Esclusioni: Sono espressamente esclusi dal decreto solo i contratti di lavoro domestico e di lavoro intermittente.
Inoltre, in virtù dell'articolo 5, le tutele si estendono anche ai candidati a un impiego sin dalla fase di pubblicazione dell'annuncio.
Il Decreto impone la strutturazione di un sistema retributivo trasparente. Ogni azienda deve garantire la parità di retribuzione per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, basandosi su criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere.
La definizione è onnicomprensiva (Articolo 3). Non parliamo solo di RAL (salario base), ma di:
Qualsiasi somma o valore versato direttamente o indirettamente.
Compensi in natura (benefit/welfare).
Componenti complementari o variabili (bonus, premi di produzione).
Per evitare zone d'ombra, il decreto fornisce definizioni chirurgiche:
-«Stesso lavoro»: Prestazioni con mansioni identiche o riconducibili alla stessa qualifica ed esemplificazione nell'ambito dello stesso livello e categoria legale del CCNL applicato.
-«Lavoro di pari valore»: Prestazioni diverse ma svolte nell'esercizio di mansioni comparabili in base ai livelli del CCNL. La valutazione deve poggiare su 4 fattori chiave: competenze, responsabilità, condizioni di lavoro e altri fattori pertinenti.
Nota di conformità: L'applicazione di un CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative costituisce una presunzione di conformità ai principi di parità e trasparenza (fatta salva la dimostrazione di discriminazioni individuali). Il Ministero del Lavoro potrà comunque adottare ulteriori atti di indirizzo entro la fine del 2026.
La trasparenza non è più un'opzione, ma un diritto dei lavoratori esercitabile su due fronti:
I dipendenti hanno il diritto di richiedere per iscritto (massimo una volta all'anno) i livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, dei colleghi che svolgono lo stesso lavoro o attività di pari valore.
Cosa fare in HR: L'azienda deve rispondere entro due mesi con motivazioni chiare, oppure può assolvere l'obbligo pubblicando i dati sulla intranet aziendale o nell'area riservata. Le aziende devono informare annualmente i dipendenti su questo diritto.
I dati sul divario retributivo vanno trasmessi all'Organismo di Monitoraggio (istituito presso il Ministero del Lavoro). Le scadenze variano in base alla dimensione aziendale:
| Dimensione Aziendale (Dipendenti) | Prima Scadenza | Periodicità Successiva |
|---|---|---|
| ≥ 250 dipendenti | Entro il 7 giugno 2027 | Ogni anno |
| Tra 150 e 249 dipendenti | Entro il 7 giugno 2027 | Ogni 3 anni |
| Tra 100 e 149 dipendenti | Entro il 7 giugno 2031 | Ogni 3 anni |
I gruppi aziendali con una politica salariale unitaria possono aggregare i dati a livello nazionale. I report saranno pubblici e accessibili a lavoratori, sindacati, Ispettorato del lavoro e organismi di parità territoriali.
Questo è il punto più critico per la funzione HR. Se dall'analisi dei dati emerge un gender pay gap ingiustificato, l'azienda perde il controllo esclusivo delle proprie politiche retributive.
La valutazione congiunta obbligatoria scatta quando coesistono queste tre condizioni:
Il divario del livello retributivo medio tra uomini e donne è pari o superiore al 5% in una categoria di lavoratori.
Il datore di lavoro non giustifica tale scostamento con criteri oggettivi e neutri.
Il gap non viene corretto entro 6 mesi dalla comunicazione dei dati.
In cosa consiste? Il datore di lavoro (sopra i 100 dipendenti) deve avviare un'analisi con i rappresentanti sindacali per individuare le cause del divario e pianificare misure correttive. Gli esiti vanno trasmessi all'Ispettorato del Lavoro e all'Organismo di Monitoraggio. In caso di mancato accordo, intervengono le autorità competenti.
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L'impatto del Decreto 96/2026 si fa sentire pesantemente sui processi di ricerca e selezione (Talent Acquisition).
Sì al Range Salariale negli annunci: Gli annunci di lavoro (o le comunicazioni pre-assuntive) devono essere neutrali rispetto al genere e indicare obbligatoriamente la retribuzione iniziale o il range salariale previsto, oltre ai riferimenti del CCNL applicato.
No alla cronologia retributiva: È tassativamente vietato chiedere ai candidati la retribuzione attuale o passata. Il divieto si applica anche alle verifiche indirette tramite società di head hunting o agenzie per il lavoro.
🛠️ HR Action Item: Rivedere immediatamente i template delle job description, formare i recruiter a non fare la classica domanda "Qual è la sua RAL attuale?" e aggiornare i contratti con i fornitori di selezione.
Arrivare impreparati alle scadenze significa esporsi a rischi legali e di posizionamento sul mercato. Ecco i passi fondamentali da compiere subito:
Audit Retributivo Interno: Analizzare i livelli retributivi medi per genere e categoria per mappare i divari reali.
Data & People Analytics: Aggiornare i sistemi gestionali (HRIS) per estrarre dati strutturati, precisi e scindibili per genere.
Revisione delle Politiche di Compensation: Blindare i criteri di inquadramento, progressione economica e assegnazione dei bonus, ancorandoli a parametri esclusivamente oggettivi e neutrali.
Ristrutturazione del Recruiting: Aggiornare l'ATS (Applicant Tracking System), i testi dei passaggi di selezione e formare il management.
L'adeguamento normativo richiede competenze tecniche e strumenti avanzati. Con Randstad Enterprise supportiamo la tua funzione HR lungo tutto il percorso attraverso:
Audit Retributivo e Diagnostica: Analisi quantitativa dei divari per categoria per individuare tempestivamente i gap superiori al 5%.
Revisione di Processi e Sistemi HR: Aggiornamento delle policy di compensation, ridefinizione delle procedure di recruiting e formazione mirata per HR e Line Manager.
Supporto Operativo alla Rendicontazione: Gestione e preparazione dei dati da inviare all'Organismo di Monitoraggio ministeriale secondo le scadenze di legge.
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