Nel diritto del lavoro, vige spesso il principio del non bis in idem: il dipendente non può essere rimborsato due volte per lo stesso costo. Tuttavia, la prassi aziendale spesso vede convivere questi due istituti. Vediamo come gestirli secondo tre pilastri: Contratto, Fisco e Convenienza.
Prima di guardare il TUIR, bisogna leggere il contratto collettivo o l’accordo aziendale.
Assorbimento: Molti CCNL prevedono che l'indennità di trasferta (forfettaria) sostituisca interamente il buono pasto. Se il dipendente è fuori sede, il diritto al ticket "cade" perché viene assorbito dall'indennità.
Cumulo: Se il CCNL tace o l'accordo integrativo lo permette, il cumulo è possibile, ma scatta la tagliola fiscale.
Quando un dipendente riceve sia un rimborso spese (o un servizio di vitto/alloggio gratuito) sia un'indennità di trasferta, entriamo nel regime dell'indennità chilometrica o forfettaria ridotta.
Tipologia di Trasferta | Esenzione Piena (Senza vitto/alloggio) | Esenzione Ridotta (Rimborso di 1 pasto O alloggio) | Esenzione Minima (Rimborso vitto E alloggio) |
|---|---|---|---|
Trasferta Italia | 46,48€ | 30,99€ | 15,49€ |
Trasferta Estero | 77,47€ | 51,65€ | 25,82€ |
Tipologia
l Punto Critico: Se l'azienda eroga il buono pasto durante la trasferta, l'Agenzia delle Entrate (Circolare 326/1997) assimila il ticket a un vitto fornito dal datore di lavoro.
Di conseguenza, la soglia di esenzione dell'indennità di trasferta giornaliera si riduce di 1/3 (passando da 46,48€ a 30,99€).
Il rischio principale è il superamento delle soglie. Se eroghi un buono pasto elettronico da 8,00€ (esente) e un'indennità di trasferta da 46,48€, la quota di 15,49€ dell'indennità (ovvero il terzo eccedente la soglia ridotta) diventa imponibile.
Inoltre, attenzione alla finalità:
Il buono pasto è un benefit legato alla giornata lavorativa standard.
L'indennità di trasferta ristora il disagio del lavoro fuori sede.
Se il dipendente usa il ticket per pranzare, ma l'azienda gli riconosce comunque l'indennità intera come se avesse pagato il pranzo di tasca propria, si sta creando un "arbitraggio" che l'INPS potrebbe contestare come erogazione indebita di somme esenti.
Per evitare errori, il consulente del lavoro suggerisce due strade:
Opzione Netta: Sospendere l'erogazione del buono pasto nei giorni di trasferta e riconoscere l'indennità forfettaria piena (46,48€ esenti). È la gestione più pulita e facile da difendere.
Opzione Cumulo (Sistema Misto): Mantenere il buono pasto, ma abbattere la soglia di esenzione della trasferta in busta paga a 30,99€. Qualsiasi centesimo erogato oltre questa cifra come "trasferta" deve essere tassato.
Il cumulo è lecito, ma non è quasi mai "gratis". La gestione corretta richiede un software paghe settato per riconoscere l'evento "trasferta" e abbattere automaticamente i massimali di esenzione.