Il Ministero del Lavoro è intervenuto con una nota ufficiale per chiarire l’ambito di applicazione della verifica di congruità della manodopera impiegata nei lavori edili, nota come Durc di congruità .
L’obiettivo del chiarimento è sciogliere i principali dubbi interpretativi legati a quali attività siano effettivamente soggette al controllo di congruità e quali invece ne siano escluse, garantendo così un’applicazione uniforme della normativa su tutto il territorio nazionale.
La verifica di congruità è disciplinata dal Decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021, attuativo dell’articolo 8 del Decreto-Legge n. 76/2020.
Tale decreto stabilisce che, in caso di appalti edili, l’impresa committente è tenuta a dimostrare che l’importo della manodopera impiegata per la realizzazione dell’opera sia congruo rispetto ai parametri previsti.
L’attestazione di congruità viene rilasciata dalla Cassa Edile territorialmente competente, secondo modalità e termini fissati dal decreto e successivamente aggiornati in accordo con le parti sociali.
Sin dalla sua introduzione, la disciplina ha generato difficoltĂ operative e interpretazioni non uniformi, in particolare per quanto riguarda la distinzione tra:
attivitĂ edili, soggette a verifica di congruitĂ ;
attivitĂ non edili, escluse dal controllo, anche se connesse ad appalti nel settore delle costruzioni.
Queste incertezze hanno portato a differenze di applicazione a livello territoriale, basate spesso solo sulle FAQ della CNCE (Commissione Nazionale delle Casse Edili).
Con il recente interpello, il Ministero ha precisato che la verifica di congruitĂ della manodopera riguarda esclusivamente le attivitĂ edili, restando escluse:
le forniture di materiali o manufatti realizzati con attivitĂ non edili;
le prestazioni non svolte direttamente in cantiere;
le attivitĂ accessorie o di supporto che non rientrano nel settore edile in senso stretto.
Ciò significa che la verifica di congruità deve concentrarsi solo sugli interventi edili effettivamente realizzati sul cantiere, evitando di includere lavorazioni di natura diversa.
Il Ministero chiarisce inoltre i criteri per l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, specificando che esso è collegato:
alla natura dell’attività svolta dall’impresa;
al settore economico di appartenenza;
alla contrattazione collettiva applicata ai dipendenti.
Pertanto, l’iscrizione non dipende dalla verifica di congruità , ma dal tipo di attività prevalente svolta dall’azienda.
A seguito del chiarimento, si distinguono due casistiche operative:
Imprese edili
Devono essere iscritte alla Cassa Edile;
Sono soggette alla verifica della manodopera per ottenere l’attestazione di congruità .
Imprese non edili
Se realizzano occasionalmente lavori edili in appalto, hanno solo l’obbligo di richiedere il Durc di congruità ;
Non sono tenute all’iscrizione alla Cassa Edile.
In tali casi, le Casse Edili dovranno comunque rilasciare l’attestazione di congruità , ma senza imporre l’iscrizione a imprese che non operano stabilmente nel settore.
Questo intervento del Ministero del Lavoro consente di:
garantire omogeneitĂ interpretativa a livello nazionale;
ridurre i rischi di contestazione in sede di verifica;
favorire una gestione piĂą chiara degli appalti edili e dei rapporti tra committenti, appaltatori e subappaltatori.
La corretta applicazione della normativa sulla congruità della manodopera è oggi uno strumento essenziale per assicurare trasparenza e regolarità contributiva nei cantieri.
Con questo nuovo chiarimento, il Ministero del Lavoro fornisce un importante contributo alla semplificazione del Durc di congruitĂ , chiarendo in modo definitivo quali attivitĂ sono soggette a verifica e quali no.
Per le imprese e i professionisti del settore edile, conoscere e applicare correttamente queste regole significa evitare sanzioni, operare nel pieno rispetto della normativa e tutelare la propria regolaritĂ contributiva.
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