Quando il datore di lavoro non versa al Fondo di Tesoreria le quote di TFR dovute, il lavoratore conserva un credito di natura retributiva? E quali strumenti di tutela può utilizzare in caso di insolvenza dell'impresa?
La risposta arriva dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26356 del 7 ottobre 2026, che risolve un contrasto interpretativo formatosi nella giurisprudenza di legittimità e chiarisce la posizione del lavoratore quando il datore di lavoro non abbia adempiuto all'obbligo di versamento delle quote di trattamento di fine rapporto al Fondo di Tesoreria INPS.
La pronuncia si inserisce in un quadro nel quale il TFR si colloca al confine tra retribuzione differita, previdenza e gestione pubblica delle somme accantonate.
Il principio affermato dalla Corte assume particolare rilevanza nelle situazioni di insolvenza datoriale, perché consente di individuare il soggetto nei cui confronti il lavoratore può far valere il proprio credito e gli strumenti attraverso i quali può ottenerne il soddisfacimento.
L'art. 2120 c.c. configura il trattamento di fine rapporto come una forma di retribuzione differita, che il lavoratore matura progressivamente durante lo svolgimento del rapporto di lavoro e che, di regola, diviene esigibile alla sua cessazione.
Il TFR rappresenta, pertanto, una componente della retribuzione già maturata, la cui corresponsione viene differita nel tempo.
La questione affrontata dalle Sezioni Unite nasce quando le quote maturate non devono rimanere nella disponibilità del datore di lavoro, ma devono essere destinate al Fondo di Tesoreria INPS, istituito dall'art. 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il problema giuridico è quindi il seguente: la destinazione del TFR al Fondo di Tesoreria ne modifica la natura, trasformando un credito retributivo in una prestazione di natura previdenziale?
È proprio su questo interrogativo che si è sviluppato il contrasto interpretativo rimesso alle Sezioni Unite.
Il Fondo di Tesoreria è stato istituito per assicurare la gestione delle quote di TFR maturate dai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro rientranti nell'ambito applicativo della disciplina.
Nel regime originario, l'obbligo di versamento riguarda, a partire dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro con almeno cinquanta dipendenti, secondo le condizioni previste dalla normativa.
Il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo le quote di TFR dovute, mentre il pagamento al lavoratore avviene secondo il meccanismo stabilito dalla legge.
La particolarità del sistema consiste quindi nella separazione tra il rapporto di lavoro, nel quale il TFR matura, e il meccanismo attraverso il quale le somme vengono gestite e corrisposte.
Proprio questa separazione aveva alimentato un contrasto giurisprudenziale.
Da una parte, si valorizzava la natura originariamente retributiva del TFR e il rapporto tra il lavoratore e il datore di lavoro.
Dall'altra, la struttura del Fondo e le modalità di finanziamento e riscossione delle somme avevano posto il problema di stabilire se l'obbligo datoriale dovesse considerarsi ormai distinto dal credito del lavoratore.
La questione non era meramente teorica: dalla qualificazione del credito dipendeva anche la possibilità per il lavoratore di farlo valere nei confronti del datore di lavoro insolvente.
Con la sentenza n. 26356 del 7 ottobre 2026, le Sezioni Unite hanno chiarito che il TFR disciplinato dall'art. 2120 c.c. conserva natura di retribuzione differita anche nel regime del Fondo di Tesoreria.
La Corte ha affermato che le quote di TFR che il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo costituiscono crediti retributivi del lavoratore, la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto.
La destinazione delle somme al Fondo non determina, pertanto, una trasformazione del credito retributivo in una prestazione previdenziale autonoma.
Il passaggio centrale della pronuncia riguarda anche la posizione del datore di lavoro. Il datore di lavoro conserva la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il TFR, anche quando sia assoggettato a liquidazione giudiziale.
La Corte distingue, dunque, la natura del diritto maturato dal lavoratore dalle modalità attraverso le quali le relative somme devono essere gestite e pagate. È questa distinzione a rappresentare il nucleo della decisione.
La pronuncia assume particolare rilevanza quando il datore di lavoro, pur essendo obbligato al versamento, non abbia trasferito al Fondo le quote di TFR maturate e venga successivamente assoggettato a liquidazione giudiziale.
In tale situazione, il lavoratore non perde il proprio diritto per il solo fatto che le somme avrebbero dovuto essere versate al Fondo.
Le Sezioni Unite riconoscono al lavoratore la legittimazione a presentare domanda di ammissione al passivo per le quote di TFR maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di Tesoreria.
Il credito, infatti, conserva la propria natura retributiva e il datore di lavoro rimane obbligato nei confronti del lavoratore. La decisione chiarisce quindi che l'omesso versamento al Fondo non può tradursi in un vuoto di tutela per il dipendente.
La tutela non si esaurisce nella possibilità di far accertare il credito nell'ambito della procedura concorsuale.
Le Sezioni Unite hanno precisato che, una volta ottenuta l'ammissione allo stato passivo, il lavoratore può rivolgersi al Fondo di garanzia INPS, al fine di ottenere il soddisfacimento sostitutivo del credito, nel rispetto dei presupposti previsti dalla legge.
È importante, a questo proposito, distinguere due strumenti che, pur appartenendo al medesimo sistema di tutela, svolgono funzioni differenti.
Il Fondo di Tesoreria riguarda la gestione delle quote di TFR previste dalla legge.
Il Fondo di garanzia, invece, interviene per assicurare il pagamento dei crediti dei lavoratori in presenza delle condizioni stabilite dalla normativa sull'insolvenza datoriale.
La distinzione è essenziale per comprendere le conseguenze pratiche della pronuncia: il mancato versamento al Fondo di Tesoreria non elimina il credito del lavoratore e non esclude, di per sé, la possibilità di attivare gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento.
La questione assume ulteriore interesse se letta insieme alla sentenza n. 26355 del 7 ottobre 2026, con la quale le Sezioni Unite sono intervenute sui crediti derivanti dal mancato versamento delle somme destinate alla previdenza complementare.
Le due decisioni affrontano problematiche differenti, pur muovendo da un'esigenza comune: individuare la natura dei crediti del lavoratore e le conseguenze dell'inadempimento datoriale in caso di insolvenza.
Nel caso del Fondo di Tesoreria, la sentenza n. 26356/2026 chiarisce che le quote di TFR conservano natura retributiva e che il lavoratore può far valere il credito nei confronti del datore di lavoro insolvente.
Nel caso della previdenza complementare, la sentenza n. 26355/2026 affronta invece il problema della natura dei crediti ai fini del riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2751-bis, n. 1, c.c. nelle procedure concorsuali.
Le Sezioni Unite hanno distinto tra:
La distinzione è importante perché dimostra che non tutte le somme destinate alla previdenza complementare ricevono il medesimo trattamento giuridico.
Occorre considerare la fonte del credito, la natura dell'obbligazione e la funzione delle somme nell'ambito del rapporto di lavoro.
Le due pronunce evidenziano, quindi, come la destinazione delle somme non sia sufficiente, da sola, a determinarne la qualificazione giuridica.
La sentenza n. 26356/2026 porta a una conclusione di particolare rilievo: la destinazione del TFR al Fondo di Tesoreria INPS non ne cancella la natura di retribuzione differita.
Il sistema di gestione può cambiare, ma il diritto maturato dal lavoratore conserva la propria natura e il datore di lavoro non viene meno alla propria posizione di debitore per il solo fatto che le somme avrebbero dovuto essere versate al Fondo.
La sentenza n. 26355/2026, sul diverso versante della previdenza complementare, conferma l'importanza di distinguere la natura delle somme e la loro provenienza, anche ai fini della tutela del credito nelle procedure concorsuali.
Due pronunce differenti, accomunate dalla necessità di individuare correttamente la natura del credito e le conseguenze dell'inadempimento datoriale. Perché parlare di TFR significa parlare non soltanto di retribuzione differita, ma anche di previdenza, responsabilità datoriale e tutela concreta del lavoratore.