Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) rappresenta una quota di retribuzione differita che matura nel corso del rapporto di lavoro e che, di regola, viene corrisposta alla cessazione del rapporto.
La disciplina fondamentale è contenuta nell’art. 2120 c.c., ma il TFR è da tempo strettamente collegato anche alla previdenza complementare, attraverso la possibilità di destinare le quote maturande a una forma pensionistica.
Dal 1° luglio 2026, questo rapporto si arricchisce di una nuova disciplina.
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199, in particolare con l’art. 1, commi 204 e 205, ha modificato l’art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, introducendo un nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato interessati dalla riforma.
La novità è stata accompagnata da importanti indicazioni operative del Ministero del Lavoro, da direttive COVIP e, da ultimo, dal Decreto interministeriale 4 settembre 2026, che ha introdotto il nuovo modulo TFR3.
Ma cosa cambia, concretamente, per lavoratori e datori di lavoro?
1. Il punto di partenza: come si calcola il TFR
Prima di esaminare le novità, è utile ricordare le regole generali.
Ai sensi dell’art. 2120 c.c., per ciascun anno di servizio viene accantonata una quota della retribuzione utile, pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Il TFR accantonato viene inoltre rivalutato annualmente secondo il meccanismo previsto dalla legge: 1,5% fisso + 75% dell’aumento dell’indice ISTAT FOI.
Il TFR costituisce, quindi, una componente della retribuzione che viene progressivamente accantonata durante il rapporto, pur essendo normalmente corrisposta alla sua cessazione.
L’art. 2120 c.c. disciplina inoltre le anticipazioni del TFR in costanza di rapporto, prevedendo, in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge, la possibilità di ottenere un’anticipazione fino al 70% del trattamento maturato. La disciplina codicistica del TFR, dunque, rimane ferma.
La novità del 2026 riguarda soprattutto la sua destinazione e il rapporto con la previdenza complementare.
2. Dal 1° luglio 2026 cambia il meccanismo di scelta
La principale novità introdotta dalla legge di bilancio 2026 riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato assunti a partire dal 1° luglio 2026, con esclusione dei lavoratori domestici.
Per il lavoratore alla prima assunzione, il termine per scegliere come destinare il TFR maturando è ora di 60 giorni dalla data di assunzione.
Il lavoratore può:
l’adesione automatica;
il regime ordinario previsto dall’art. 2120 c.c.
Se il lavoratore non effettua alcuna scelta entro 60 giorni, opera il nuovo meccanismo di adesione automatica. Il TFR viene quindi destinato alla forma pensionistica collettiva individuata sulla base degli accordi o dei contratti collettivi applicabili.
In presenza di più forme collettive di riferimento, la normativa prevede specifici criteri per individuare il fondo di destinazione.
Il silenzio del lavoratore, quindi, non è più privo di conseguenze.
3. Non conta soltanto la “prima assunzione”
Un aspetto importante è che la nuova disciplina non può essere letta come se riguardasse esclusivamente chi entra per la prima volta nel mondo del lavoro. La normativa distingue infatti diverse situazioni.
Per chi non è alla prima assunzione, occorre verificare innanzitutto la posizione previdenziale precedente.
Una disciplina specifica opera, inoltre, per chi abbia integralmente riscattato una precedente posizione di previdenza complementare. Per questo motivo, tra i primi adempimenti del datore di lavoro vi è anche quello di acquisire le informazioni necessarie sulla posizione previdenziale del lavoratore.
4. Il nuovo modulo TFR3
Per rendere operativo il nuovo sistema è stato introdotto il modulo TFR3, adottato con il Decreto interministeriale 4 settembre 2026. Il modello è destinato ai lavoratori assunti dopo il 30 giugno 2026 e consente di formalizzare le scelte relative alla destinazione del TFR.
Il TFR3 consente, in particolare, di:
Il modulo assume, quindi, una funzione non soltanto dichiarativa, ma anche documentale e probatoria, perché consente di tracciare la scelta effettuata dal lavoratore.
5. Cosa succede nei 60 giorni?
Il termine di 60 giorni rappresenta uno degli aspetti più delicati della nuova disciplina. Non si tratta, infatti, di un periodo nel quale il lavoratore può semplicemente ignorare la questione. Durante questo arco temporale il lavoratore deve essere posto nella condizione di conoscere le alternative disponibili e di effettuare consapevolmente la propria scelta.
Il nuovo sistema è quindi caratterizzato da un principio molto importante: la scelta del lavoratore deve essere effettuata entro un termine preciso; in assenza di una scelta, opera il meccanismo automatico previsto dalla legge.
6. Gli adempimenti del datore di lavoro
La riforma non introduce soltanto nuovi diritti e facoltà per il lavoratore. Determina anche una serie di adempimenti per il datore di lavoro.
In particolare, il datore deve: informare il lavoratore → acquisire le informazioni sulla sua posizione previdenziale → mettere a disposizione il TFR3 → acquisire la scelta → conservare la documentazione → gestire correttamente il TFR e gli adempimenti contributivi conseguenti.
L'importanza della corretta gestione emerge anche dalle più recenti indicazioni dell'INPS.
Con il messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026, l'Istituto ha fornito le istruzioni per la regolarizzazione delle quote di TFR maturate nel periodo compreso tra l'assunzione e la comunicazione della scelta definitiva. Ha inoltre specificato che, soltanto a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni, sorge l’obbligo di versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione, anche se produce effetti dalla data di assunzione.
Successivamente, con il messaggio n. 3021 del 29 settembre 2026, l'INPS ha comunicato l'adeguamento delle procedure per acquisire nei flussi UniEmens le informazioni contenute nel nuovo modulo TFR3.
La novità normativa si traduce quindi anche in una novità gestionale e amministrativa.
7. Un nuovo ruolo per l'informazione al lavoratore
Uno degli aspetti più interessanti della riforma è proprio il rafforzamento del ruolo dell'informazione.
Il lavoratore che viene assunto non deve soltanto conoscere la propria retribuzione, l'orario di lavoro e le condizioni contrattuali. Deve essere messo nelle condizioni di comprendere anche che cosa accadrà al TFR che maturerà durante il rapporto.
La scelta tra mantenimento del TFR e previdenza complementare può infatti avere effetti di lungo periodo. Per questo la fase di assunzione assume una nuova rilevanza anche sotto il profilo previdenziale.
8. In conclusione
Dal 1° luglio 2026, il sistema della destinazione del TFR cambia per le nuove assunzioni interessate dalla riforma.
Il lavoratore dispone di 60 giorni per esercitare la propria scelta; in assenza di una diversa manifestazione di volontà, opera il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare previsto dalla legge.
Il nuovo modulo TFR3, insieme alle indicazioni del Ministero del Lavoro, della COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) e dell'INPS, rende più strutturato il procedimento e introduce nuovi adempimenti per i datori di lavoro.
La vera sfida, tuttavia, non è soltanto applicare correttamente la nuova procedura. È fare in modo che il lavoratore comprenda la scelta che sta compiendo, perché dietro una semplice destinazione del TFR può esserci una decisione che accompagnerà il lavoratore per molti anni.
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