𝐈𝐋 𝟔 𝐃𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟏𝟗𝟐𝟑 (cento anni fa) veniva emanato dal Consiglio dei Ministri (Presidente Benito Mussolini) il Regio Decreto 2657 ; l’atto normativo venne successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.299 del 21 dicembre 1923.
Il Regio Decreto 2657 venne emanato con l’intento di 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐚𝐫𝐞 𝐢 𝐦𝐞𝐬𝐭𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐞𝐝𝐞𝐯𝐚𝐧𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞“o di semplice attesa” rispetto alle altre.
⏱La prima guerra mondiale era terminata da quattro anni e ne mancavano ben diciassette all’inizio del secondo conflitto mondiale.
Per quale motivo oggi, 𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝟏𝟎𝟎 𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐢𝐥 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝟐𝟔𝟓𝟕 é uno strumento utilizzato e indispensabile nel diritto del lavoro ?
Il motivo é presto detto.
Quando un’azienda intende assumere un lavoratore con contratto di lavoro intermittente o a chiamata (introdotto nel nostro ordinamento dal D.lgs 276/2003), 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐭𝐚̀ 𝐚𝐥 𝐝𝐢 𝐟𝐮𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐢 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐢 𝐬𝐨𝐠𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐞 𝐜𝐢𝐨𝐞̀ 𝐦𝐞𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝟐𝟒 𝐨 𝐩𝐢𝐮’ 𝐝𝐢 𝟓𝟓 𝐚𝐧𝐧𝐢, se il Contratto Collettivo applicato dall’azienda non ha disciplinato e regolamentato il contratto a chiamata, 𝐥’𝐚𝐳𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐯𝐞 𝐫𝐢𝐟𝐚𝐫𝐬𝐢 𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝟐𝟔𝟓𝟕 𝐝𝐞𝐥 𝟔 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟏𝟗𝟐𝟑 al fine di capire se puo’ procedere o meno all’assunzione del lavoratore con contratto intermittente .
Considerato che sono pochissimi i contratti collettivi che hanno disciplinato il contratto a chiamata, ogni qualvolta un’azienda intenda assumere lavoratori al di fuori dei suddetti limiti di età, 𝐬𝐨𝐠𝐠𝐢𝐚𝐜𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝟐𝟔𝟓𝟕.
Ad esempio il contratto collettivo dei 𝐏𝐚𝐫𝐫𝐮𝐜𝐜𝐡𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐞 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐢 𝐄𝐬𝐭𝐞𝐭𝐢𝐜𝐢, rinnovato nel 2022 nulla ha previsto in merito al contratto a chiamata, seppur in tale settore il ricorso a questa tipologia contrattuale é molto frequente.
Si possono citare decine e decine di attività che si trovano nella stessa situazione delle attività di Parrucchiere e Centri Estetici, attività che hanno necessità di ricorrere a tale tipologia contrattuale poichè la discontinuità lavorativa é insita nell’attività svolta, ma i ccnl nulla hanno disciplinato al riguardo.
Il ricorso al contratto intermittente é significativo in quanto tutte le attività possono assumere lavoratori con tale contratto entro i limiti di età soggettivi sopra riportati. Ancor di piu’ il ricorso al lavoro intermittente é stato crescente negli ultimi anni dopo 𝐥𝐚 “𝐪𝐮𝐚𝐬𝐢 𝐚𝐛𝐨𝐥𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞” 𝐝𝐞𝐢 𝐕𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞𝐫 che per troppo tempo sono stati uno strumento in cui sono stati ravvisati abusi significativi nei confronti dei lavoratori.
Nel 1923 (anno di emanazione del Regio Decreto 2657) 𝐢𝐥 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐞𝐫𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞𝐦𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐝 𝐨𝐠𝐠𝐢.
Oggi ci sono mestieri che 100 anni fa non solo non esistevano ma non era immaginabile che potessero nascere per cui ha senso nel 2023 rimettersi ad una legge di 100 anni prima? Immaginiamo le attività nel digitale, nei servizi alle imprese, nei servizi alla persona, informatiche etc.
Il Regio Decreto 2657 𝐚𝐧𝐧𝐨𝐯𝐞𝐫𝐚 𝐦𝐞𝐬𝐭𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐨𝐧𝐨 piu', dai 🔍“cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali” ai 🔍”fuochisti del personale dei treni”, dal 🔍“personale dei manicomi” al 🔍"personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi”, dal 🔍“personale addetto ai gazometri” ai 🔍“capistazione di fabbrica e personale addetto al ricevimento bietole nell’industria degli zuccheri”.
𝐍𝐞𝐥 𝟏𝟗𝟓𝟏 𝐢𝐥 𝐃.𝐏.𝐑. 𝐧.𝟏𝟓𝟓𝟔 𝐝𝐞𝐥 𝟐 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐨’ 𝐥’𝐞𝐥𝐞𝐧𝐜𝐨 dei mestieri discontinui del Regio Decreto 2657 con un ulteriore mestiere 🔍“Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non ineriore a 50 mq......”
❌𝐒𝐭𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐨 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐨!
In attesa che le 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐢 𝐝𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐞 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐥𝐞𝐫𝐢𝐧𝐨 il rinnovo dei contratti collettivi (ci sono ccnl scaduti da piu’ di 10 anni) e si battano per l’adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori (praticamente inchiodate a 30 anni fà) auspichiamo che finalmente i contratti collettivi disciplinino il ricorso al contratto a chiamata 𝐞 𝐦𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐞 𝐚 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐝𝐮𝐛𝐛𝐢 𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐞𝐳𝐳𝐞 che caratterizzano troppo spesso questo importante aspetto!