Il distacco del lavoratore è una modalità spesso scelta dai datori di lavoro in caso di particolari necessità.
Il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
I soggetti coinvolti sono sostanzialmente tre e cioè:
La carenza del benché minimo interesse del distaccante, rende illegittimo il distacco e quindi configurabile la fattispecie della interposizione vietata di manodopera, con conseguente costituzione del rapporto di lavoro in capo alla società distaccataria.
(Disposizioni ad hoc disciplinano il distacco tra imprese in rete, con particolare riguardo alla comunicazione da effettuarsi con i nuovi modelli Unirete).
Il distacco fittizio, che comporti un risparmio contributivo a favore del distaccante, configura il reato di truffa, quindi da parte dei datori di lavoro coinvolti nel distacco é opportuno effettuare un’attenta valutazione sulla genuinità del distacco che si intende attuare.
Riguardo la durata del distacco, la legge non riporta nulla di più dell'avverbio "temporaneamente ", senza prevedere un termine minimo o massimo; il concetto di temporaneità coincide, quindi, con quello di non definitività, indipendentemente dalla durata del distacco, purché funzionale alla persistenza dell'interesse del distaccante (Min. lav., circ. 15.1.2004, n. 3). In atto pratico si possono avere distacchi di un solo giorno...o addirittura di mesi/anni.
ATTIVITÀ LAVORATIVA: l'attività che sarà svolta dal lavoratore distaccato è oggetto dell' interesse del distaccante, aspetto che deve essere chiaro ed esaustivo. Il dipendente viene posto a disposizione di un altro soggetto "per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa ", dunque, i compiti del lavoratore devono essere precisati e finalizzati ad un ben individuato scopo, restando esclusa una generica messa a disposizione del dipendente in questione. Anche se normalmente la prestazione viene resa presso la sede del distaccatario, la natura dell'attività esercitata da parte del distaccante può giustificare l'espletamento della prestazione lavorativa in una o più sedi diverse da quella propria dell'azienda distaccataria (es. trasporto, manutenzione di impianti, controllo di sistemi informatici ecc).
Il datore distaccante rimane responsabile, per tutta la durata del distacco, del trattamento economico e normativo (si applica il CCNL del distaccante) a favore del lavoratore distaccato (art. 30, D.Lgs. 10.9.2003): ferie, permessi, scatti, progressioni di carriera, ecc... restano a carico e a cura del datore di lavoro titolare del rapporto, che mantiene il dovere di vigilare sulla corretta esecuzione del contratto instaurato con il dipendente che presti la propria opera a favore di un terzo in un luogo non coincidente con la sede dell'impresa. Poiché il lavoratore ha diritto al trattamento economico connesso alle mansioni, se presso il distaccatario gli vengono attribuite mansioni superiori a quelle abitualmente disimpegnate, spetta al lavoratore la retribuzione maggiore corrispondente. Spettano tutte le indennità contrattuali legate a particolari attività (es. di cassa) finché permane la situazione che vi dà diritto.
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