Il punto 8 dell'Allegato II.5 al D.Lgs. 36/2023 assegna la responsabilità all'operatore economico. Chi partecipa a una gara e intende presentare una soluzione alternativa deve fornire tutti gli elementi necessari per comprovare che i requisiti funzionali e le prestazioni siano garantiti.
Non serve necessariamente una dichiarazione formale o burocratica: come ribadito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 4508/2026), il principio ha natura etero-integrativa. Significa che si applica anche se la lex specialis (il bando) non lo menziona esplicitamente.
Attenzione però: l'assenza di regole rigide nel bando non autorizza a presentare prodotti a caso. L'impresa deve mettere la Pubblica Amministrazione nelle condizioni di verificare l'equivalenza funzionale, evitando il rischio di incorrere nell'aliud pro alio (cioè offrire una prestazione completamente diversa da quella stabilita).
Una volta che l'azienda ha fornito la documentazione tecnica, entra in gioco la stazione appaltante.
L'amministrazione non può limitarsi a prendere per buone le parole dell'impresa o a lavarsene le mani. Ha il dovere di valutare concretamente se la soluzione alternativa soddisfi davvero le esigenze perseguite dalla prescrizione tecnica originaria. Se il bando prevede regole specifiche per la dimostrazione dell'equivalenza, l'ente pubblico è tenuto a rispettarle (vincolandosi a esse).
Il principio di equivalenza non serve a stravolgere le regole di una gara, ma a salvare la sostanza sulla forma, premiando la concorrenza e l'innovazione quando la tecnologia offre strade alternative altrettanto efficaci.