Le recenti modifiche apportate alla disciplina del subappalto, disciplinata dall’articolo 119 del Dlgs 36, introducono alcune novità significative che meritano di essere analizzate nel dettaglio. Questi cambiamenti riguardano in particolare la soglia minima per le piccole e medie imprese (PMI), la revisione prezzi, l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro e la gestione del subappalto a cascata.
Una delle principali novità consiste nell’introduzione di una soglia minima del 20% per gli affidamenti in subappalto riservata alle piccole e medie imprese. Tuttavia, è importante sottolineare che tale percentuale si riferisce esclusivamente alle prestazioni che l’appaltatore intende effettivamente subappaltare, non a quelle astrattamente subappaltabili.
Nonostante questa previsione, il limite del 20% non è inderogabile. Gli appaltatori possono infatti proporre una soglia diversa, giustificandola con motivazioni legate all’oggetto dell’appalto, alla natura delle prestazioni o al mercato di riferimento. Questa flessibilità rispecchia il principio fondamentale della libertà organizzativa dell’appaltatore, consentendo una gestione più dinamica e personalizzata degli affidamenti.
Un ulteriore elemento innovativo riguarda l’obbligo di inserire nei contratti di subappalto clausole di revisione prezzi, analoghe a quelle previste nei contratti tra ente appaltante e appaltatore. Questa misura mira a garantire maggiore equità e trasparenza nei rapporti tra i diversi attori coinvolti nell’esecuzione delle opere, soprattutto in contesti di volatilità economica.
L’articolo 119, comma 12, è stato modificato per mantenere l’obbligo per il subappaltatore di applicare lo stesso contratto collettivo di lavoro dell’appaltatore, ma con una nuova possibilità. Il subappaltatore può applicare un diverso contratto collettivo, a condizione che garantisca ai propri dipendenti le stesse tutele previste dal contratto applicato dall’appaltatore. Questa modifica offre maggiore flessibilità pur preservando i diritti dei lavoratori coinvolti.
Il subappalto a cascata, disciplinato dal comma 17, non è escluso in via assoluta, ma rimane soggetto alla valutazione della stazione appaltante. Quest’ultima può vietarlo in relazione a specifiche prestazioni o lavorazioni, motivandolo con esigenze quali:
L’integrazione al comma 17 specifica che, qualora il subappalto a cascata sia consentito, ad esso si applicano tutte le disposizioni previste per il subappalto ordinario. Tale chiarimento, benché non indispensabile, contribuisce a garantire una maggiore uniformità nell’applicazione della normativa.
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