La gestione delle eccedenze IVA rappresenta uno degli aspetti fondamentali della pianificazione finanziaria per imprese e liberi professionisti. Attraverso la presentazione del Modello IVA TR, i soggetti passivi che ne hanno i requisiti possono scegliere di non attendere la dichiarazione annuale, richiedendo a rimborso o compensando in via "orizzontale" il credito maturato nei singoli trimestri solari.
La presentazione del Modello IVA TR è consentita esclusivamente ai contribuenti che maturano un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro per ciascun trimestre.
I presupposti oggettivi (ex art. 30 e art. 38-bis, comma 2 del D.P.R. 633/72) che danno diritto alla richiesta riguardano tipicamente:
L'esercizio prevalente di attività che comportano vendite con aliquote medie inferiori a quelle applicate agli acquisti;
L'effettuazione di operazioni non imponibili (come esportazioni o cessioni intracomunitarie) per oltre il 25% del volume d'affari complessivo;
L'acquisto o l'importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore a due terzi del totale degli acquisti imponibili;
L'effettuazione di operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia per un ammontare superiore al 50% delle operazioni totali (a norma del D.P.R. 633/72).
Per quanto riguarda le compensazioni orizzontali del credito (tramite modello F24):
Fino a 5.000 euro annui:
Oltre i 5.000 euro:
Per le richieste di rimborso di importo superiore a 30.000 euro, in mancanza dei requisiti di affidabilità fiscale (es. ISA), l'erogazione richiede l'apposizione del visto con dichiarazione sostitutiva o la prestazione di apposita garanzia.
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche e il modello ufficiale per recepire le novità normative e l'introduzione della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 (operativa dal 1° aprile 2025 in sostituzione della ATECO 2007).
Poiché la nuova tabella ATECO è entrata in vigore dal 1° aprile 2025, nell'invio delle istanze dei crediti IVA prodotti da tale data in poi è possibile fare direttamente riferimento ai nuovi codici attività contenuti nella tabella ATECO 2025.
La corretta indicazione del codice ATECO non costituisce un mero dato anagrafico, ma ha riflessi diretti sull'individuazione dei soggetti che beneficiano dell'erogazione del rimborso in via prioritaria ai sensi dell'art.
Il Modello IVA TR deve essere inviato esclusivamente in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento.
Periodo di Riferimento | Trimestre | Scadenza Invio Telematico |
|---|---|---|
Gennaio – Marzo | I Trimestre | 30 Aprile |
Aprile – Giugno | II Trimestre | 31 Luglio |
Luglio – Settembre | III Trimestre | 31 Ottobre |
📌 Nota Bene: Per il quarto trimestre non è prevista la presentazione del modello IVA TR; l'eventuale eccedenza detraibile deve essere esposta e gestita all'interno della dichiarazione annuale IVA.