𝐋𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐃𝐀𝐂𝟕 prevede l’obbligo da parte delle piattaforme digitali di comunicare una serie di dati fiscali all’Agenzia delle Entrate.
Gli obiettivi della direttiva sono quelli di semplificare l’accesso alle informazioni fiscali provenienti dalle piatteforme online, permettendo una maggiore trasparenza tra i singoli Stati Membri.
I𝐥 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐨 (𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚 𝐟𝐢𝐬𝐢𝐜𝐚) 𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐭𝐚 𝐈𝐕𝐀 𝐞̀ 𝐨𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨, come utente della piattaforma, alla compilazione del modulo KYC al fine di permettere la comunicazione delle relative informazioni fiscali.
𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐃𝐀𝐂𝟕 𝐢𝐧 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 ?
Con la DAC7 i gestori digitali dovranno fornire obbligatoriamente una serie di dati fiscali, in base alla natura del soggetto venditore.
𝐈𝐧𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢, 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞 𝐟𝐢𝐬𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐨𝐯𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞:
-nome e cognome;
-indirizzo di residenza;
-data di nascita e CF;
-luogo di nascita del venditore;
-numero di partita IVA se presente.
Invece, 𝐬𝐞 𝐬𝐯𝐨𝐥𝐠𝐢 𝐥’𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐭𝐚 𝐈𝐕𝐀 individuale o società sono richiesti:
👉𝐫𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞;
👉𝐢𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢𝐳𝐳𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞;
👉𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐭𝐚 𝐈𝐕𝐀 𝐨 𝐜𝐨𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐞;
👉𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞;
👉𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐮𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐏𝐚𝐞𝐬𝐢 𝐔𝐄.
Inoltre, per ambedue le tipologie di soggetti, deve essere comunicato il totale dell’importo generato dalla vendita, con riferimento al fatturato dell’anno di imposta.
🎯𝐈𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐟𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐨𝐯𝐫𝐚̀ 𝐚𝐯𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐬𝐞:
l’attività privata o quella di vendita tramite partita IVA,
✔️𝒉𝒂 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒕𝒐 𝒑𝒊𝒖̀ 𝒅𝒊 30 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒂𝒏𝒏𝒖𝒂𝒍𝒊
✔️𝒈𝒍𝒊 𝒊𝒏𝒄𝒂𝒔𝒔𝒊 𝒐𝒕𝒕𝒆𝒏𝒖𝒕𝒊 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊 𝒂𝒍 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆 𝒅𝒊 2.000€.
Al di sotto di questa soglia non è previsto l’obbligo di comunicazione. Il trasferimento delle informazioni deve essere eseguito entro il 31 dicembre di ogni anno.